stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
10.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivazione e sviluppo autoproduzione e la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di incentivare 1'autoproduzione e la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili nel territorio italiano entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è approvato in decreto del Ministro dello sviluppo economico recante gli interventi e gli obiettivi immediatamente eseguibili aventi carattere di urgenza e indifferibilità per rendere possibile lo spostamento dei consumi verso il vettore elettrico nonché un'innovazione integrata di fonti rinnovabili, mobilità elettrica, sistemi di accumulo.
  2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, contiene i seguenti principi e criteri direttivi generali:
   a) all'interno degli edifici residenziali è consentita la distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso reti private;
   b) le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW coerentemente con quanto previsto dal « Clean Energy Package» per le «comunità energetiche». Per quelli già in esercizio valgono le norme in vigore al momento dell'entrata in esercizio;
   c) la cessione dell'energia elettrica prodotta collettivamente all'interno dei condomini residenziali deve poter essere regolata da contratti di vendita o accordi consortili;
   d) la produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento, integrata eventualmente con sistemi di accumulo e comunque strutturata con modalità tali da evitare sbilanciamenti e al contrario poter fornire servizi di dispacciamento;
   e) l'edificio dovrà avere un punto di connessione con la rete di distribuzione, salvo il diritto per qualsiasi condomino di chiedere di avere accesso diretto alla rete di distribuzione;
   f) la quota fissa degli oneri di rete e di sistema dovrà essere parametrata al punto di connessione del condominio e alla potenza impegnata dal condominio. L'energia autoconsumata all'interno del condominio godrà dei certificati bianchi;
   g) per i nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e di microcogenerazione ad alto rendimento fino a 10kW di potenza installata posti a servizio di utenze domestiche, non incentivati, l'accesso al meccanismo dello scambio sul posto è semplificato con conguaglio fisico e non economico della produzione e di consumi su base annuale nel caso di impianti in autoconsumo per almeno il 60 per cento della produzione. In caso di impianti integrati con sistemi di accumulo, al posto del meccanismo dello scambio sul posto si può usufruire di un contributo di 10 €/kWh per l'energia autoprodotta e autoconsumata. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti l'ammontare del contributo e la relativa fonte di finanziamento.
   h) il meccanismo rimarrà in vigore per tre anni, per verificarne risultati, replicabilità, modifiche nella direzione della spinta all'autoproduzione da parte delle utenze domestiche integrata con sistemi di accumulo e i risultati rispetto sia alle oscillazioni nello scambio di energia elettrica con la rete che agli impatti rispetto agli oneri di sistema;
   i) tra aziende limitrofe è consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private;
   l) all'interno degli edifici a destinazione commerciale e delle aree con servizi condivisi sono consentiti la produzione e l'autoconsumo collettivi di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabile in cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento;
   m) le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW coerentemente con quanto previsto dal « Clean Energy Package» per le «comunità energetiche». Per quelli già in esercizio valgono le norme in vigore al momento dell'entrata in esercizio;
   n) la cessione dell'energia elettrica è regolata da contratti consortili o di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio;
   o) la produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accumulo. Se la configurazione è in grado di ridurre gli sbilanciamenti e, in prospettiva, di rendere servizi di dispacciamento può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima nell'energia non auto-consumata e una riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla situazione precedente l'installazione degli impianti di produzione;
   p) queste fattispecie contrattuali dovranno valere all'interno di edifici a destinazione commerciale, di distretti produttivi, di Asi e nelle aree artigianali, tra aziende artigianali, industriali e agricole limitrofe fino alla distanza massima di 2 chilometri dai confini catastali e comunque all'interno dello stesso comune o di superfici massime da individuare;
   q) l'autoconsumo dovrà godere del mancato pagamento della quota variabile degli oneri di sistema e di distribuzione. La quota di operi di sistema e distribuzione da pagarsi in misura fissa con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico parametrata alla potenza impegnata al punto di connessione della rete privata con la rete pubblica e suddivisa proporzionalmente fra gli utenti, in modo da premiare la diminuzione di potenza impegnata sulla rete pubblica. Con il decreto di cui alla presente lettera potrà essere definita l'entità di corrispettivi ridotti di oneri generali di sistema da applicarsi alle tipologie di utenze di cui al presente articolo.