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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
10.02.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Stabilizzazione delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica Ecobonus)
   1. La lettera a) del comma 67 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla seguente:
   a) all'articolo 14:
    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2019»;
    2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   2. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui al presente comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013».
   3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2019, e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota dei 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.