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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
10.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il n. 120) della tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona, rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.