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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Stabilizzazione del Sismabonus)

  1. Al primo periodo del comma 2-quater.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta,» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere da 1o gennaio 2022».
  2. Al secondo periodo del comma 2-quater.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «La predetta detrazione» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2021».
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati in 420 milioni di euro per l'anno 2022 e in 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 4 e 5.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
  6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.