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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
1.21.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche qualora i beni agevolati siano oggetto di temporaneo utilizzo all'estero, anche in virtù di contratti di noleggio transitorio, in strutture produttive appartenenti alla medesima impresa beneficiaria.

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 480.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ident. 1.12.1.11.