stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
1.16.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2020, 220 milioni di euro per l'anno 2021,160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 17,9 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, e 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.