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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
1.10.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 31 dicembre 2019 fino a: locazione finanziaria con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, e quanto a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine entro il 15 luglio 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020; entro il 15 gennaio 2021 sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2020, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.