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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: esclusi con la seguente: inclusi e le parole: 1o aprile 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quando a 45 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   d) quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50.