Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)
1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per la parte di investimenti non eccedente 500.000 euro, a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.