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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.49.7.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2019  [ apri ]
0.49.7.2.
inammissibile

  Alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1o gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

  Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 50 e quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

em. 49.7.