Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta».