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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.49.047.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/06/2019  [ apri ]
0.49.047.5.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono soppresse;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta».

em. 49.047.