Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2020, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2019, anche a valere per le province di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazione, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Al relativo onere nel limite di spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a con le modalità previste dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.