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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.49.044.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2019  [ apri ]
0.49.044.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: «per la realizzazione,» fino alle parole: «decorrenti dalla data di assunzione» con le seguenti: «destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate.»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: «ai titolari di reddito di impresa» con le seguenti: «alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa»;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;
   d) al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

em. 49.044.