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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.38.39.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2019  [ apri ]
0.38.39.9.
inammissibile

  Dopo il comma 1-novies aggiungere il seguente:
   1-novies.1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e), del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.

em. 38.39.