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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.38.39.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2019  [ apri ]
0.38.39.7.
(inammissibile, limitatamente alla lettera b))

  Apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1-octies aggiungere in fine i seguenti periodi: Possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione in relazione alle disponibilità finanziarie dei comuni di cui al presente comma, anche i mutui concessi ai medesimi comuni dalla Cassa depositi e prestiti Spa e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2019, si provvede, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. Le risorse di cui al primo periodo, fermo restando la prioritaria destinazione ivi indicata, possono essere utilizzate anche per le esigenze di investimento dei comuni di cui al presente comma ed in particolare per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
  b) dopo il comma 1-octies, inserire il seguente: 1-octies.1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019 la somma accantonata dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge citato è ripartita per le finalità del punto a) e del punto b) secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

em. 38.39.
ident. 0.38.39.8.