stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.38.39.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/06/2019  [ apri ]
0.38.39.2.

  Al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Inoltre, in caso di adesione, per gli anni dal 2020 al 2022, un importo pari al minor esborso derivante dalla rinegoziazione conseguente all'accollo di cui al primo periodo è destinato ad alimentare il fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-bis.1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo è alimentato con un importo pari al minore onere annuo derivante dalle operazioni di rinegoziazione del prestito obbligazionario City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISINXS0181673798) ed è ripartito con le modalità indicate nei commi che seguono»;
   b) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020 il termine di cui al periodo precedente è fissato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 31 marzo 2020; per gli anni 2021 e 2022, il medesimo termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Il Ministero dell'interno può integrare, con proprio provvedimento da emanarsi almeno 30 giorni prima dei termini di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le disposizioni già emanate con il decreto di cui al primo periodo.».

em. 38.39.