Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:
«885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 885-quater.
885-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».