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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.38.030.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2019  [ apri ]
0.38.030.03.

  Al comma 3 sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) dopo il comma 885 sono inseriti i seguenti:
  «885-bis. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana un contributo complessivo di 243,3 milioni di euro per l'anno 2019.
  885-ter. Agli oneri derivanti dal comma 885-bis pari a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 885-quater.
  885-quater. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1o gennaio 2020 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 243,3 milioni di euro per l'anno 2019. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.».

em. 38.030.