Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
2-quater. Alle deliberazioni di emissione di obbligazioni non convertibili o titoli similari che non eccedano l'importo complessivo di euro 5.000.000 in linea capitale, emessi dai soggetti beneficiari finali, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2410, secondo comma, del codice civile.