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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.10.34.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2019  [ apri ]
0.10.34.9.

  Al secondo capoverso, dopo le parole: ad intermediari finanziari aggiungere, il seguente periodo: Il soggetto avente diritto alle detrazioni in alternativa alla facoltà di cui al primo periodo del presente comma può optare altresì per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

em. 10.34.