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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.10.34.10.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2019  [ apri ]
0.10.34.10.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fornitore che accetta di applicare lo sconto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2, con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3,4 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 414 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

em. 10.34.