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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2019  [ apri ]
29.4. (nuova formulazione)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: piccola e media dimensione, inserire le seguenti: anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, dopo le parole: con decreto del Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti:, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,;
   b) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle seguenti ulteriori tecnologie: soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione (supply chain) e della gestione delle relazioni con i diversi attori, software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio e altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (EDI, electronic data interchange), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
   c) al comma 7, sopprimere la lettera b);
   d) dopo il comma 7, inserire il seguente:
  «7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al piano Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato».