stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2019  [ apri ]
14.2. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Enti associativi assistenziali)

  1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali».
  2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:
  «4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali escluse quelle di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”».

ident. 14.4.