Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: degli anni 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: degli anni dal 2017 al 2020;
b) al comma 2, le parole: ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 marzo per gli anni 2017 e 2018 ed entro il 31 luglio per gli anni 2019 e 2020;
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede:
a) quanto a 48 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 48 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.