Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
1. Le disposizioni di cui ai commi 78 e 79 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano alle spese sostenute per la formazione nei tre periodi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 250 milioni annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, del Fondo per l'attuazione del programma di Governo e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.