Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Detrazioni fiscali per immobili dei soggetti IRES)
1. La normativa che disciplina le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili si interpreta nel senso che la stessa si applica ai soggetti IRES anche con riferimento ad interventi realizzati su beni oggetto dell'attività da essi esercitata.