Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)
1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha diritto a trattenere un importo pari al 9 per cento delle somme riscosse a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1o luglio 2019.