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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
6.09.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributi figurativi temporali)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori che avviano una nuova attività e che non hanno superato il trentesimo anno di età, possono richiedere l'esenzione del versamento dei contributi per tre anni.
  2. Il lavoratore può in qualunque momento, richiedere la sospensione dell'esenzione versamenti contributivi e rientrare a pieno titolo nel regime di contribuzione.
  3. Ai fini delle certificazioni di idoneità lavorativa dei soggetti che usufruiscono dell'esenzione di cui al comma 1, è istituito, per tutta la durata del periodo di esenzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva Figurativo.
  4. Sono esclusi dall'esenzione di cui al comma 1 i soggetti che hanno rapporti lavorativi in appalto o subappalto con la pubblica amministrazione.
  5. Gli anni di esenzione contributiva richiesti dai lavoratori di cui al comma 1, saranno considerati contributi figurativi temporali, utili al raggiungimento temporale di un trattamento pensionistico a carico di un ente previdenziale, pubblico o privato, ma non ne determineranno alcun diritto di accredito.