Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:
q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante l'utilizzo di quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla soppressione al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», dei numeri 81 (acqua, acque minerali), con l'esclusione dell'acqua, e 110 (prodotti fitosanitari).