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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 24-ter dei testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni)

  All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;
   b) al comma 4, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «nove»;
   c) il comma 7, è sostituito dal seguente: «L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Analogamente, gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsto, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.»;
   d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva.».