Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Riduzione delle imposte immobiliari a favore degli enti fieristici)
1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) per i fabbricati destinati ad attività fieristica classificati nel gruppo catastale D.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.