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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.016.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
49.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Immatricolazione macchine agricole per reti di imprese)

  1. Per lo sviluppo delle reti di imprese, di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.

ident. 49.032.