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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
48.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

  1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, massimizzarne la produzione ed incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
   «Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse.
   Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6, gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella, sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento.
   Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
    I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore.
    II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k*h1*d2/d1, dove k=1,15».

  2. Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:
  «3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:
   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10 gradi, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
   3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:
   i. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*dl/(d2-d1);
   ii. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
    a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
    b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
    c. d2: diametro nuovi rotori;
    d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato».

ident. 48.06.48.09.