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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.013.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
48.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

  1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in parziale e anticipata attuazione delle relative disposizioni in materia di autoconsumatori di energia rinnovabile e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo lettera t) è aggiunta la seguente:
   t)-bis. «sistema di autoconsumo da fonti rinnovabili»: sistema diverso da un sistema efficiente di utenza in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica di nuova costruzione alimentati da fonti rinnovabili, gestiti da un singolo soggetto, anche diverso dai clienti finali, sono connessi, per il tramite di collegamenti privati senza obbligo di connessione di terzi, agli impianti per il consumo di uno o più clienti finali e sono realizzati all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dei medesimi clienti o dei produttori, in tale ultimo caso purché siano contigue alle aree nella disponibilità dei clienti finali.

  2. La realizzazione dei sistemi di autoconsumo di cui al comma 1 è consentita alle configurazioni in cui gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2021, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di raggiungimento di un limite di 500 MW in esercizio, riferiti alla potenza nominale degli impianti di produzione. A tal fine, i produttori comunicano tempestivamente al GSE l'entrata in esercizio dei sistemi in autoconsumo. Allo scopo di fornire ai produttori elementi idonei alla valutazione di fattibilità, gli stessi possono richiedere al GSE una qualifica a progetto sulla rispondenza alla definizione di cui al comma 1 e alla disciplina di cui al comma 4, il GSE fornisce, sul proprio sito, informazioni aggregate relative a ciascuna delle predette fasi.
  3. L'energia prodotta da impianti facenti parte di un sistema di autoconsumo da fonti rinnovabili non può accedere al meccanismo dello scambio sul posto.
  4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con propria delibera disciplina la regolazione dei sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili, assicurando che ciascun cliente finale facente parte dei medesimi sistemi mantenga i propri diritti e obblighi come consumatore e che non si applichino ai sistemi di autoconsumo da fonte rinnovabile le disposizioni in materia gestione di reti di distribuzione.