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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
46.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.
(Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto)

  1. Per individuare le cause di eventuali ostacoli e ritardi relative allo stato di attuazione dei piani di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto e al fine di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività degli interventi e dei finanziamenti, previsti dalla normativa vigente entro trenta giorni è adottato il «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto» in modo da dare ai cittadini di Taranto che in nome del popolo inquinato non possono più attendere.
  2. Il piano che deve garantisce il raccordo politico, strategico e funzionale, per facilitare un'efficace integrazione tra gli investimenti promossi e favorire l'accelerazione degli interventi previsti per il risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto, è articolato in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Il piano individua le cause di eventuali ostacoli e ritardi relative allo stato di attuazione dei piani, programmi ed interventi di risanamento ambientale anche avvalendosi degli esiti di monitoraggio dei piani e programmi e degli investimenti e provvede ad adottare le misure necessarie al fine di rimuovere le cause di questi ritardi o ostacoli.
  4. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, definiscono i piani e i programmi degli interventi necessari, anche sulla base degli indirizzi del «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto».
  4-bis. Ai fini della definizione del piano di cui al presente articolo sono destinati per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 30 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede fino al relativo fabbisogno, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:
   All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

  1) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

  1-bis. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
  5. Ai fini di un tempestivo avvio e elevazione di livello di operatività, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione Puglia e l'amministrazione comunale di Taranto, recante gli interventi e gli obiettivi immediatamente eseguibili aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 30 milioni di euro annui per il biennio 2019/2021 che sono aggiuntivi ai fondi stanziati a normativa vigente.
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, contiene i seguenti principi e criteri direttivi generali del piano che devono essere avviati improcrastinabilmente entro il 30 settembre 2019 e terminati, improcrastinabilmente, entro il 30 giugno 2021:
   a) accelerare l'applicazione della normativa ambientale vigente: rendere obbligatoria la VIIAS – Valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario – per il polo siderurgico; entro il 30 luglio 2019 avvio della realizzazione del piano ambientale; attuazione degli interventi previsti dal piano Ambientale in vigore per le cokerie, tra le principali fonti inquinanti dello stabilimento che oggi risultano oltremodo dilatati rispetto alla vecchia A.I.A.; procedure per ridurre l'utilizzo di coke chiudendo l'operatività delle batterie più inquinanti, allo scopo di ridurre le emissioni di polveri, IPA e altre sostanze, e l'avvio, rifacimento completo delle batterie per ottenere maggiore efficienza e minori emissioni; implementazione, sistema di monitoraggio tramite l'installazione di nuove centraline in prossimità delle batterie e di videocamere mirate al controllo delle emissioni sia fuggitive che convogliate; interventi per rendere la città di Taranto una città «decarbonizzata»;
   b) accelerare le misure nei confronti dell'Ilva; comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che le rende pubbliche tramite il suo sito istituzionale e i propri social media, delle informazioni precise e dettagliate riguardo l'ammontare della spesa effettuata da novembre 2018 ad oggi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti; totale delle somme impegnate fino a fine 2019, specifica degli impianti su cui sono state o saranno spese tali somme; ammontare delle somme anticipate da ILVA, nel periodo di amministrazione straordinaria, in modo da avviare le opere previste dal piano ambientale e se sia stato provveduto a rimborsarle o a quanto ammonti l'eventuale residuo, in modo da conoscere l'esatto ammontare delle risorse destinate alla bonifica delle falde e dei terreni inquinati dallo stabilimento siderurgico e se siano o meno tutte già disponibili e il totale l'investimento finora messo in campo dai Mittal;
   c) accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica depurazione e messa in sicurezza; interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree contaminate rimaste nella titolarità dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA s.p.a., non oggetto di cessione e quindi esterne al perimetro dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che sono aree sostanzialmente destinate in precedenza a discarica dei rifiuti industriali: ex Cava Due Mari, ex cava Cementir, Mater Gratiae, Gravina di Leucaspide, utilizzando le procedure previste per i siti di interesse nazionale (SIN); bonifica, depurazione e della messa in sicurezza della falda superficiale e profonda che dalle aree poste sotto lo stabilimento siderurgico che finisce per sfociare nel Mar Piccolo di Taranto; bonifica del Mar Piccolo di Taranto, gravato dai veleni riversati negli anni dall'arsenale militare, dagli ex cantieri navali di Fincantieri e dal siderurgico, inserito sin dal 1990 nelle aree a elevato rischio ambientale e dal 1998 è tra i siti di interesse nazionale (SIN); obbligatorietà della prescrizione AIA per gli interventi relativi al riutilizzo delle acque depurate a Taranto; risanamento ambientale della città di Taranto in particolare dei quartiere Tamburi, i più esposti alle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico; interventi che riguardano il lavoro e la sicurezza dell'ex polo siderurgico;
   g) accelerare la rigenerazione urbana della città di Taranto: contratto istituzionale di sviluppo (CIS) di Taranto; interventi di recupero della città vecchia di Taranto attraverso un grande cantiere di restauro – ripetendo l'operazione culturale fatta a Matera con il recupero dei Sassi – che preveda un'accurata opera di conservazione, restauro e recupero del patrimonio edilizio coniugando le moderne esigenze dell'abitare con quelle del restauro e della conservazione; creazione del polo museale dell'arsenale militare che deve diventare un grande polo culturale e turistico affiancando l'esperienza del Mar.Ta, il museo archeologico di Taranto;
   h) accelerare il risarcimento danni cittadini di Taranto: avviare, senza intaccare le risorse destinate alle bonifiche, il tema dei risarcimenti della città e dei cittadini di Taranto, in particolare quelli del quartiere Tamburi, i più esposti alle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico, prevedendo l'apertura di un percorso in sede amministrativa, coinvolgendo la procedura di amministrazione straordinaria e il nuovo gestore dello stabilimento, per garantire un ristoro concreto ai danneggiati che non potranno ricevere soddisfazione dalla procedura concorsuale;
   i) misure di trasparenza e partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 20 gennaio di ogni anno deve relazionare il parlamento, inviando anche documentazione scritta, sullo stato di attuazione del «Piano nazionale straordinario di risanamento ambientale dell'ex Ilva e della città di Taranto»; pubblicazione della relazione inviata al parlamento sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sua diffusione tramite i propri social media; coinvolgimento della cittadinanza sulle misure, sugli obiettivi, sugli interventi e sulla loro realizzazione;
   l) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4-bis del presente articolo.