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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
43.15.

  All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 lettera c) capoverso 4, lettera a), sostituire le parole da: o l'attività, fino alla fine della lettera con le seguenti: o le cui attività sono programmate e svolte sotto il potere direzione di questi ultimi, in virtù di previsioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto o nei regolamenti adottati;
   al comma 1 lettera c), capoverso 4, lettera b), sostituire le parole da: di partiti, fino alla fine della lettera con le seguenti: direttivi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali, provinciali o di città metropolitane, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale, provinciale o di città metropolitana;
   al comma 1 lettera c), capoverso 4, lettera c), sostituire le parole da: o servizi, fino alla fine stessa della lettera, con le seguenti: o rendano servizi a titolo gratuito del medesimo valore in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi direttivi o di articolazioni con funzioni direttive comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
   All'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «o altre forme di sostegno di valore equivalente,» sono aggiunte le seguenti parole: «purché facilmente ed univocamente determinabile,» al terzo periodo, le parole: «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,;» al quarto periodo, le parole: «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione,» sono soppresse; all'ultimo periodo, le parole: «per tutte le elargizioni,» sono sostituite con le seguenti: «per tali elargizioni»;
   b) il comma 14 e abrogato;
   c) al comma 15, primo periodo, le parole: «di cui al comma 14,» sono sostituite dalle parole: «di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti e le parole: già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo,» sono sostituite dalle parole: «a tal fine, gli enti di cui al precedente periodo, richiedono a ciascun candidato, anche per il tramite dei delegati di lista, la trasmissione, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, del curriculum vitae e del certificato penale»;
   d) al comma 21 dopo le parole: «e 12» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo;» alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13» e, in fine, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;
   e) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;
   f) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: «28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500.»;
   è aggiunto, in fine, è aggiunto il seguente comma:
  5. All'articolo 9, terzo comma, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione si avvale di otto unità di personale, dipendenti dalla Corte dei conti, di cui almeno quattro esperti nella revisione legale del partiti e movimenti politici, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile»;