Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure a tutela della erogazione dei servizi degli impianti a fune)
1. Tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017 concernente «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone», in deroga a quanto disposto dal punto 9.1.1 dell'allegato tecnico, devono essere adeguate entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto direttoriale.