Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 22, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento e, comunque, con l'arrotondamento almeno all'unità inferiore. In ogni caso è ammessa la riserva per la progressione anche di una sola unità da assumere nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.».