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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
29.3.
inammissibile

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, comma 1, primo periodo, le parole: «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse;
   b) all'articolo 32-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse;
   c) all'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2-ter, le parole: «previo accreditamento da parte dell'AgID» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rilascio e la gestione delle identità digitali è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-sexies, anche avvalendosi di Poste Italiane S.p.A. Il rilascio e l'utilizzazione delle identità digitali è gratuito, almeno in una modalità di base, per i richiedenti.»;
    2) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; c) alle modalità nel rispetto delle quali il soggetto identificato al comma 2-ter procede al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un'identità digitale; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete; g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line; h) l'elenco dei soggetti che, in qualità di erogatori di servizi, potranno fruire gratuitamente dei servizi erogati dal soggetto di cui al comma 2-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà demandare la determinazione degli elementi di cui alle lettere b) e g) a successive linee guida della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    3) il comma 2-decies è soppresso;
    4) il comma 3-bis è soppresso;
   d) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2-ter dell'articolo 64».

  9-ter. Le identità digitali già rilasciate alla data di inizio delle attività del soggetto di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano valide ed efficaci sino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-sexies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con il quale sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione di tali identità in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 64 anche con riferimento all'indennizzo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale indennizzo si tiene conto, tra l'altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.