Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Sostegno alla sperimentazione e alla realizzazione di progetti in materia di nuove tecnologie digitali)
1. Al fine di sviluppare e favorire la realizzazione di progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti locali territoriali relativi alle tecnologie emergenti, quali Blockchain, intelligenza artificiale e internet of things, collegati allo sviluppo delle reti di nuova generazione è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per l'anno 2020.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.