Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)
1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.