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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
18.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento, esclusivamente per operazioni al di sopra della soglia del microcredito e sino a euro 150.000, alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva iscritti agli albi ed elenchi pertinenti in conformità al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed all'elenco dei Soggetti Garanti Autorizzati ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le piccole e media imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le regioni definiscono, contestualmente all'attivazione della suddetta limitazione, un sistema di monitoraggio dei flussi di credito e degli effettivi benefici nei confronti delle imprese.”»;
   b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la volontà della regione di rimuovere, con delibera della Conferenza unificata, la medesima limitazione prima del predetto termine o di adeguarla a quanto previsto al presente comma entro il predetto termine».