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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.7. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
40.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Alle imprese con sede operativa nelle aree delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria definite ai sensi del comma 2-ter, che nel periodo dal 16 dicembre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dei triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

  2-ter. Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, anche con il supporto di Unioncamere ed Uniontrasporti, individuano con proprio decreto le aree maggiormente interessate ai fini dell'accesso alla misura di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;
   b) al comma 5, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro con le seguenti: pari a 30 milioni di euro, e le parole: pari a 6 milioni di euro con le seguenti: pari a 26 milioni di euro.
   c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.