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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.2. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
40.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei limiti di spesa previsti dal presente articolo è riconosciuta un'indennità alle imprese che dimostrino di aver subito, a causa dell'evento di cui al comma 1, una riduzione del fatturato o di aver sostenuto maggiori costi derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi. Le modalità di concessione delle indennità sono individuate con il decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Le indennità di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.

ident. 40.9.