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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.36. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
38.36.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 2-quater intestati agli enti locali, compresi quelli gestiti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. per conto del medesimo ministero.

  2. 2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi vita residua pari o superiore a cinque anni, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.
  2. 3. Sono oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 2-bis i mutui che alla data del 1o gennaio 2019 presentino le seguenti caratteristiche:
   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
   g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

  2. 4. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 2-bis e 2-ter trasmettendo entro il 30 settembre 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
  2. 5. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 2-ter avvengono con le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al presente comma, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
  2. 6. Per l'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2014.
  2. 7. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione della Società per il Mercato dei Titoli di Stato (MTS S.p.A.) il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  2. 8. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei ai sensi del comma 2-ter è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 2-octies.
  2. 9. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-ter, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.
  2. 10. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi dei commi da 2-bis a 2-novies comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordato sul mutuo originario.
  2. 11. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-novies si applicano anche alle anticipazioni agli enti locali, comunque denominate, da parte di altre amministrazioni pubbliche, qualora tali anticipazioni comportino un onere finanziario ritenuto dagli enti medesimi non compatibile con la corretta gestione dell'onere del debito.
  2. 12. I commi da 961 a 963 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e il comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono abrogati.