Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
«Art. 35.
(Sostituto di imposta)
1. Qualora il sostituto abbia effettuato le ritenute a titolo di imposta ma non abbia adempiuto ai relativi versamenti, questi rimane unico titolare dell'obbligo giuridico sottostante l'istituto della sostituzione e il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, con conseguente decadenza della solidarietà».