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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.06. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
37.06.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure in favore della mobilità collettiva)

  1. II Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.
  2. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo stilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.