Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Interventi in materia di dissesto)
1. Per le province che ripropongono nell'anno 2019 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso fino a dieci anni.