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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.0400. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
17.0400.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla 1. 17 dicembre 2012, n. 221, al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
  2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
  3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro 30 giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.
  4. Il Ministro dello Sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
   a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
   b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
   c) sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.