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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.032. in Assemblea riferita al C. 1807-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2019  [ apri ]
16.032.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

  1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1o luglio 2019.